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Nel ritenere di sicuro interesse il “Piano Casa” varato con Legge n. 13/09 dalla Regione Lombardia la Edil Pegaso riporta di seguito un sunto della normativa per permettere una rapida verifica delle molteplici possibilità d’attuazione

 

Linee guida al Piano Casa Lombardia

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 – N. 13

pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.28, secondo Supplemento Ordinario, del 17 luglio 2009

 

LA LEGGE - Dove possibile intervenire - Indicazioni generali - Tempistica

DOVE POSSIBILE INTERVENIRE

Sono previste diverse possibilità di intervento: riutilizzo di volumi esistenti, ampliamento di edifici all’esterno dei centri storici, demolizione e ricostruzione di edifici (con eventuale incremento volumetrico) anche nei centri storici ma solo se non coerenti con le caratteristiche degli stessi.

A) RIUTILIZZO VOLUMI ESISTENTI (ART. 2, COMMA 1) in edifici ultimati prima del 31/03/2005, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi:

§  Recupero edilizio e funzionale di edifici (purché non siano ubicati in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive), con utilizzazione delle volumetrie esistenti (anche non residenziali – edifici misti) e delle superfici, per destinazioni residenziali o per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;

§  Utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.

Gli interventi non potranno comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e dovranno rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e degli insediamenti urbanistici del territorio, nonché i requisiti di efficienza energetica in funzione della tipologia d’intervento in edilizia (d.g.r. n. 8745/2008).

B) AMPLIAMENTI FUORI DAI CENTRI STORICI (ART. 3, COMMA 1) in edifici ultimati prima del 31/03/2005, a destinazione esclusivamente residenziale, anche in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, da realizzare all’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Sarà possibile ampliare:

-       non più del 20% della volumetria esistente per gli edifici uni e bi-familiari e comunque per non più di 300 mc per ciascuna unità immobiliare;

-       non più del 20% della volumetria esistente per edifici plurifamiliari, purché di volumetria complessiva non superiore a 1.200 mc.

Tali ampliamenti volumetrici sono ridotti di un terzo (ovvero non più del 13,33%) se l’intervento ricade all’interno di un parco regionale, ad eccezione delle aree di esclusiva disciplina comunale (zone IC) dove invece l’incremento massimo ammissibile resta pari al 20%.

L’ampliamento dovrà essere realizzato rispettando i requisiti di efficienza energetica (d.g.r. n. 8745/2008) e dovrà essere accompagnato da una diminuzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale della porzione di edificio esistente. Tale diminuzione non è richiesta se la porzione di edificio esistente è già caratterizzata da un valore di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale minore o uguale al rispettivo valore limite, indicato all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. A conclusione dell’intervento, il proprietario dovrà dotarsi dell’attestato di certificazione energetica dell’intero edificio, redatto secondo la stessa d.g.r. n. 8745/2008.

C) SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI (ART. 3, COMMA 3) aventi destinazione esclusivamente residenziale, anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi all’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. L’incremento volumetrico non potrà essere superiore al 30% della volumetria esistente. Nel caso in cui gli interventi assicurino un congruo equipaggiamento arboreo, per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali (secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale), l’incremento volumetrico è elevato al 35% della volumetria esistente.

L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.

D) SOSTITUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI PARZIALMENTE RESIDENZIALI (EDIFICI MISTI) O NON RESIDENZIALI (ART. 3, COMMA 3) anche mediante demolizione e ricostruzione: i nuovi edifici dovranno essere a destinazione esclusivamente residenziale.

Potranno essere sostituiti all’esterno dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ma in aree a prevalente destinazione residenziale.

La volumetria e l’altezza non potranno essere superiori a quella esistente. L’altezza non potrà altresì essere superiore a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) ed il rapporto di copertura potrà essere maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.

E) SOSTITUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI NEI CENTRI STORICI (ART. 3, COMMA 4), anche mediante demolizione e ricostruzione, in deroga alle volumetrie previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, solo limitatamente a singoli edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei centri storici e dei “nuclei urbani di antica formazione” individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati. L’incremento volumetrico concesso è del 30% della volumetria esistente e può essere attuato solo previo parere positivo delle commissioni provinciali per il paesaggio (art. 78 l.r. 12/2005), comunque non sostitutivo delle valutazioni di competenza delle commissioni comunali per il paesaggio. Il parere dovrà essere dato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi infruttuosamente i quali si intende reso in senso negativo (silenzo/diniego). L’intervento dovrà comportare una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al relativo valore limite previsto all’Allegato A, tabelle A.1.1 e A.1.2 della d.g.r. n. 8745/2008. Tale diminuzione dovrà essere documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B stessa d.g.r. n. 8745/2008.

INDICAZIONI GENERALI

Gli interventi sopra descritti non possono essere cumulati e comunque non possono determinare il superamento di più del 50% dell’indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico vigente o adottato, nonché il superamento di quattro metri dell’altezza massima consentita dallo stesso. In alternativa, gli interventi possono confermare la volumetria esistente.

Agli incrementi volumetrici si aggiungono i benefici già previsti dalla normativa di settore per gli interventi che interessano i muri perimetrali e orizzontali, volti al miglioramento termico dell’immobile (art.2, comma 1-ter, l.r. 26/1995).

Tutti gli interventi sono soggetti all’esame dell’ impatto paesistico da parte delle commissioni per il paesaggio di cui all’art. 81 della l.r. 12/2005. La Denuncia di Inizio Attività (DIA) dovrà quindi contenere la documentazione prevista dall’art.64 comma 9 della l.r. 12/2005, mentre la commissione per il paesaggio dovrà rilasciare il relativo giudizio entro 30 giorni (anziché 60), trascorsi i quali il giudizio si intende favorevole (silenzio / assenso).

Gli interventi in Comuni classificati in zona sismica 2 e 3 (OPCM del 20 marzo 2003, n. 3274, e successive disposizioni regionali attuative) e tutti gli interventi di tipologia e), richiedono il rilascio del permesso di costruire. Tutti gli interventi descritti devono essere progettati e realizzati nel rispetto della normativa antisismica vigente e sono soggetti alle verifiche sismiche e ai controlli di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

LE TEMPISTICHE DELLA LEGGE

Il 15 ottobre 2009 è il termine perentorio entro cui i Comuni possono deliberare le eventuali aree escluse dall’applicazione della legge, le modifiche alla riduzione degli oneri e l’individuazione delle aree produttive in cui è possibile effettuare interventi.

Già dal 16 ottobre 2009 sarà possibile presentare ai Comuni le Denunce di Inizio Attività (DIA) (art. 42 l.r. 12/2005) ovvero richiedere il Permesso di Costruire (art. 38 l.r. 12/2005) presso il Comune in cui si trova l’edificio. Le DIA e i PdC potranno essere presentate entro e non oltre il 15 aprile 2011.

Il 15 ottobre 2011 è invece la data limite, entro la quale è necessario aver presentato ai Comuni la richiesta di Permesso di Costruire (art. 38, l.r. 12/20005) per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

 

I PRINCIPI ISPIRATORI

La legge e si ispira ai principi di semplificazione (procedure più agili per avviare gli interventi), sussidiarietà (coinvolgimento diretto dei Comuni per l’applicazione della legge), efficienza energetica (sia per i nuovi interventi che per gli edifici esistenti coinvolti), risparmio di suolo (riutilizzo dei volumi già esistenti senza ulteriori espansioni urbanistiche), qualità paesaggistica (coerenza con l’identità e la storia del tessuto urbano) e sicurezza degli edifici (pieno rispetto della normativa antisismica).

EFFICIENZA ENERGETICA: L’ampliamento degli edifici esistenti deve comportare una riduzione del 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, comprovata da un attestato di certificazione energetica. Sono esenti gli edifici di nuova costruzione e quelli i cui consumi sono inferiori alla soglia minima. Per la sostituzione edilizia la riduzione dei consumi deve attestarsi al 30%.

RISPARMIO DI SUOLO: Il territorio lombardo presenta una densità di urbanizzazione media di circa il 15%, con un massimo di circa il 42%, rappresentato dalla provincia di Milano. In questa situazione la Regione Lombardia vuole incentivare il riutilizzo di volumi esistenti e il recupero di aree dismesse per ridurre al minimo il consumo di nuovo suolo ai fini urbanistici.

SICUREZZA DEGLI EDIFICI: Il recente terremoto dell’Aquila ha messo drammaticamente in evidenza la questione della qualità delle costruzioni rispetto alla sicurezza di chi le abita e le modifiche a edifici già esistenti, con l’aggiunta di volumi che non erano stati previsti in fase di progettazione, richiedono una particolare attenzione, sia progettuale che realizzativa.

EDILIZIA DI QUALITA’: Migliorare la qualità del territorio lombardo tramite la realizzazione di interventi qualificati e coerenti con l'identità e la storia del nostro tessuto urbano.

 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE AUTORIZZATIVE

L’autorizzazione è rilasciata previa presentazione della Dia o richiesta del Permesso di Costruire entro 18 mesi a decorrere dal 16 ottobre 2009. Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costi di costruzione sono commisurati a volumetria o superficie lorda. Il contributo di costruzione è ridotto del 30% e del 50% per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in locazione.

 

LIMITI

Vietato il superamento degli indici fondiari e del rapporto di copertura di più del 50%, nonché il superamento di 4 metri dell’altezza massima consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato.

 

ESCLUSIONI

Gli immobili situati in centri storici e nuclei urbani di antica formazione non possono usufruire degli ampliamenti sulla volumetria esistente. Escluse le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità, edifici di particolare rilievo storico e architettonico, edifici realizzati in assenza di titolo o in totale difformità, anche condonati.

I Comuni possono procedere ad altre esclusioni o limitazioni.

 

ADEMPIMENTI DEI COMUNI

Le diverse possibilità di intervento contemplate dalla Legge Regionale sono attivabili dai soggetti interessati non immediatamente, bensì a partire dalla data del 16 ottobre 2009 (cfr. art. 6). Ciò in quanto la legge, riconoscendo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio, attribuisce agli stessi la facoltà (non l’obbligo) di assumere, entro la data del 15 ottobre 2009, una serie di determinazioni in grado di influenzare, anche significativamente, la concreta applicazione della normativa o comunque di meglio disciplinarla in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio.

 

 

 

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